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Vedi anche Leggi e decreti Ordinamento ministeriale 330 del 27.05.97
Art.
1 - Scrutini finali 1. Il
passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva
avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi. 2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e
quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal
calendario scolastico. 3. Lo scrutinio
finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e
non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e
delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero
anno scolastico. 4. Gli
elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione
costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell’ordinanza
ministeriale 2 agosto 1993, n. 236, la base del giudizio finale di idoneità per
il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l’apposito
attestato distribuito con il documento di valutazione. 5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati
al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva,
gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano
la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al
comma 1 del successivo articolo 6. 6. I docenti di classe, ivi compresi il docente di
sostegno, il docente di religione — limitatamente agli alunni che si avvalgono
del relativo insegnamento — ed il docente specialista per l’insegnamento
della lingua straniera, possono, ai sensi dell’Art 145 — comma
2 — del D.L.vo n. 297/1994, non ammettere l’alunno alla classe successiva
soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti. A tal fine gli
insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un
alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata
relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di
detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e
sull’attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla
classe successiva. 7. Qualora non sia
stata ancora adottata l’organizzazione modulare di cui all’Art 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio
previste dai commi precedenti vengono svolte dall’insegnante di classe, che
opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione —
limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento — ed il
docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, quando gli
stessi insistono sulla stessa classe. Art. 2 - Esami
di licenza elementare 1. A conclusione del corso elementare gli alunni
sostengono l’esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio
e si svolge in sessione unica. 2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità
raggiunta dagli alunni, in relazione all’attività svolta nel corso della
frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica
predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall’Art 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall’Art 1 del decreto
ministeriale 10 settembre 1991. Le due prove riguardano, rispettivamente, l’area
linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude
qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull’intera
attività svolta nel corso dell’anno scolastico, ed è inteso ad accertare il
livello di maturità raggiunto. 3. L’esame deve tenere conto anche delle osservazioni
sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel
documento di valutazione di cui all’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n.
236. Art.
3 - Commissioni degli esami di licenza elementare
1. Le commissioni
degli esami di licenza sono formate dall’insegnante o dagli insegnanti della
classe e da due docenti nominati dal direttore didattico, tra quelli designati
dal collegio dei docenti. Delle commissioni fa
parte, a pieno titolo, anche l’insegnante che abbia svolto attività didattica
di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi
dell’Art
4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991. 2. Qualora i docenti
appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la
commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli
alunni delle stesse classi quinte interessate. 3. La
valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata,
sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare
il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai
livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 4. Le commissioni di
esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e
da due docenti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del
collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. 5. La
commissione d’esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore
tra i propri membri. 6. La partecipazione
degli insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di servizio
irrinunciabile ai sensi dell’Art
395, lett. e), del D.L.vo 297/1994. Art. 4 - Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e
licenza
1. Per scuola familiare si intende l’attività di
istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò
delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità
sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una
scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla
residenza della famiglia. 2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a
sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di
Stato del circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata. 3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle
commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità previste
per gli alunni di scuola statale. 4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate da
tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore didattico tra quelli
designati dal collegio dei docenti. 5. Gli esami di licenza e di idoneità si svolgono in
unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico. 6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e
di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere
presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 28 febbraio di
ciascun anno. 7. La domanda di iscrizione agli esami redatta in carta
semplice, deve essere corredata del programma dell’attività svolta. 8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza
delle classi seconda, terza, quarta e quinta, e la iscrizione agli esami di
licenza per l’ammissione al successivo grado della istruzione obbligatoria,
sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o
compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo,
l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età. Art.
5 - Commissione d’esame nelle scuole private autorizzate
1. La direzione
della scuola privata autorizzata può chiedere al direttore del competente
circolo didattico che le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza si
svolgano presso la sede della scuola privata stessa limitatamente agli alunni
iscritti, per ciascun tipo di esame, in numero non inferiore a venticinque. In tali casi, allo
svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza, che
si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale,
partecipa anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la
cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per
assicurare la continuità del momento dell’esame con il processo educativo
sviluppato nel corso dell’anno scolastico. 2. Ai membri delle
commissioni esaminatrici vengono corrisposti da parte delle scuole private,
unitamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio,
quando previsti dalle vigenti disposizioni. Art.
6 - Prove suppletive
1. Agli alunni che,
per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione
degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le
relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove
suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico. 2. I commissari
d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli
inizialmente nominati. 3. Entro la data del
30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi I,
II, III e IV per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in
sede di scrutinio finale. Tali prove sono
sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle
situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli
alunni interessati. È da tenere
presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla
classe successiva. Art.
7 - Valutazione
1. Il giudizio
finale riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione
per discipline; esso non va motivato e consiste nella indicazione
"ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe
successiva" o b) "al successivo grado dell’istruzione
obbligatoria". 2. Il giudizio degli
esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi
collegialmente. Art.
8 - Valutazione finale ed esami di idoneità 1. La sessione degli
esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica.
Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 28
febbraio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione,
tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso
con i servizi pubblici di collegamento esistenti. 2. Gli esami di
idoneità iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono
secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono
concludersi entro il 30 giugno. 3. La riunione
preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello
dell’inizio delle prove scritte. 4. Coloro i quali
frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda
e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola
di aggregazione. 5. Le relative
commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i
candidati. 6. L’esame di
idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove
scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell’Art 3 della legge 16.6.1977, 348. 7. Le prove degli
esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i
candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità. 8. Nella valutazione
finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline
"storia" ed "educazione civica". 9. Agli esami di
idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati
che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il
dodicesimo o il tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza
di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni. 10. I candidati agli
esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo,
possono a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare
la classe seconda. 11. Coloro i quali
provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo
ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola
media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di
ordine logistico, di centro vicino. 12. La scuola è
tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l’applicazione del
disposto di cui al successivo comma. 13. In caso di
eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore
agli Studi, d’intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei
gruppi PRIVATISTI,
provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per
quanto possibile, di tener unito il gruppo della medesima provenienza didattica.
Gli altri PRIVATISTI
vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile,
delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma. 14. Per i candidati
agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi,
sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio
dell’anno scolastico successivo. 15. Gli alunni che
per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri
gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al
termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima
dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si
concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva. 16. Nello
svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti
nelle prove normali. 17. Le disposizioni
di cui al successivo Art
15, comma 5, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media. Art.
9 - Valutazione finale 1. Sono sedi
di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché,
per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto
previsto dall’Art
32 della legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute
dipendenti dall’Autorità ecclesiastica. 2. Il Consiglio di
classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere
all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di
idoneità (ammissione a sostenere l’esame) o, in caso negativo, un giudizio di
non ammissione all’esame di licenza. 3. Il giudizio
finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni
espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo
anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate. 4. Il numero delle
assenze non è per se stesso determinante ai fini dell’ammissione o non
ammissione degli alunni all’esame di licenza ma, se esso è elevato, la
relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non
ammissione, deve essere ampiamente motivata. 5. I candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare il quattordicesimo anno di
età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta
licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell’anno
in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di
licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 28
febbraio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla
propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della
facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti. 6. Coloro i quali
provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo
ritengano opportuno, domanda di ammissione all’esame presso un’unica scuola
media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano
particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino. 7. La scuola è
tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l’applicazione del
disposto di cui al successivo comma 13 del presente articolo. 8. Nelle città sedi
di più scuole medie, i candidati PRIVATISTI devono chiedere di sostenere l’esame di licenza in
una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in
nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua. 9. La domanda di
ammissione all’esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le
veci, deve contenere l’indicazione della data e del luogo di nascita e
l’indirizzo dell’abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver
precedentemente superato l’esame di licenza, e di non aver presentato domanda
in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall’Art 44, 3° co. del regio Decreto 4.5.1925, n. 653, nonché l’elenco dei
docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle
scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio;
quest’ultima dichiarazione è obbligatoria anche se negativa. La domanda deve
essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di
nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’Art 2 della legge 4/1/1968, n. 15; b) diploma di
licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l’avvenuto
conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di
ammissione alla scuola media conseguito entro l’anno 1962/63, ovvero il
certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola
media, secondo l’attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso
di tali titoli; c) carta di identità
od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi
tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell’inizio delle prove di esame; d) programma svolto
per le singole materie controfirmato dall’insegnante o dagli insegnanti che
hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale
sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti. 10. Nei riguardi dei
candidati PRIVATISTI
trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare
riferite all’educazione tecnica ed all’educazione artistica contenute nel
D.M. 26/8/1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami
di licenza. 11. I candidati PRIVATISTI
che hanno compiuto o compiano nell’anno solare il 14° anno di età e che
abbiano seguito studi all’estero, per almeno cinque anni, con risultato
favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono
ammessi all’esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in
luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera b), una
attestazione, rilasciata dal console comprovante gli studi seguiti per
l’anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato
riconoscimento legale. 12. In caso di
eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore
agli Studi, d’intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole
private di provenienza dei gruppi PRIVATISTI, provvede a distribuire tali candidati
fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della
medesima provenienza didattica. Gli altri PRIVATISTI vengono distribuiti fra le varie scuole,
tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i
criteri di cui al 6° comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere
immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei
candidati PRIVATISTI
che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola,
dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della
stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data
tempestivamente comunicazione diretta agli interessati. 13. In ciascuna
scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta
d’ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di
esame previste dall’Art
3 della legge 16/6/1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di
integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo
comma dell’Art 7 della legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è
nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola,
nell’ambito della provincia tra: a) presidi di scuola
media statale o pareggiata; b) i professori di
ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime; Nelle scuole che
attuano la sperimentazione musicale fanno parte di detta commissione anche i
docenti di strumento musicale. Tale partecipazione, tuttavia, non può
comportare specifiche e autonome valutazioni né specifiche e autonome prove
d’esame relative alla pratica dello strumento musicale, in quanto essa integra
e rafforza la disciplina dell’educazione musicale. 14. Gli anzidetti
presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in
cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente. 15. Qualora il
personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero, sussista, comunque,
l’impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il
Provveditore agli Studi, sceglie quest’ultimo fra le restanti categorie
indicate nell’Art
7, 3° comma, del D.P.R. 14/5/1966, n. 362. 16. Al presidente
della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della
commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente
raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze
classi. 17. I capi
d’istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell’esame di
licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell’Art 3 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417, le funzioni di presidente delle
commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di
svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione
nell’istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia
possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di
commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il
presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un
calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che
consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle
sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della
propria scuola. 18. I candidati
interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o
corsi distaccati; i candidati PRIVATISTI
sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o
sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel
distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a
quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini
all’abitazione dei candidati medesimi. 19. I candidati
provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l’esame di
licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente
della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui
eventualmente si articola la commissione. 20. La commissione
(o sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono
i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relativi a questi ultimi. 21. La sessione
degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico,
e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno. 22. La riunione
preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio
delle prove scritte. 23. Le prove scritte
si svolgono nel seguente ordine: italiano; lingua straniera; matematica. 24. I Provveditori
agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole
motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui
al precedente comma. L’eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale
autorizzata ai sensi dell’Art
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974 dovrà svolgersi in
giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle
materie di cui al precedente comma. 25. Il diario del
colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa
svolgersi alla presenza dell’intera sottocommissione. 26. La riunione
preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per
assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. 27. In particolare,
il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e
dell’eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati. 28. Nella riunione
preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i
criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati
— compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione — e la sintesi
dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base
ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in
sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai
candidati PRIVATISTI
e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione. 29. L’esame di
licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le
modalità stabiliti nel testo allegato al D.M. 26/8/1981. 30. Per la procedura
della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni
contenute nell’Art. 85 del R.D. 4/5/1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi
al presidente della commissione, prima dell’inizio della prova, deve
partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante
della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve
riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due
di lingua straniera, e la prova di matematica. 31. È data facoltà
di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei
rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare.
Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere
ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna. 32. Ogni
sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello
svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato
giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti
il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal
candidato ed una traccia del colloquio stesso. 33. La
sottocommissione sulla base delle risultanze dell’esame, degli atti dello
scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un
motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da
ogni candidato. Tale giudizio, se
positivo, si conclude con l’attribuzione del giudizio sintetico di
"ottimo", "distinto", "buono" e
"sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non
licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene
comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati. 34. La
sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio
orientativo (già espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive
dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulle loro capacità
ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati PRIVATISTI
non licenziati, che non abbiano l’idoneità alla terza classe, possano o meno
iscriversi a detta classe. 35. La commissione
plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e
l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni
adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o
della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale
il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e
sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni. 36. Nella scuola con
una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente
dalla sottocommissione. 37. Il consiglio
orientativo di cui al precedente comma 34 viene trascritto sull’attestato. 38. A coloro i quali
conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente
della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l’attestato. 39. Quest’ultimo
deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza,
ma che, prosciolti dall’obbligo scolastico ai sensi dell’Art 8, 2° comma, della legge 31/12/1962, n. 1859, non abbiano più titolo
per iscriversi alla scuola media ai sensi dell’Art
15 del R.D. 4/5/1925, n. 653. 40. Nel diploma e
nell’attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente
comma 34. 41. Al termine della
sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi
l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma. 42. Ciascun
presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica
relazione generale sugli esami. 43. Tale relazione,
deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al Provveditore agli
Studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di
licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero
— Direzione Generale dell’istruzione secondaria di I grado, Div. I —,
entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente
riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso
termine, alla Direzione generale dell’Istruzione Media non statale. 44. Le prove
suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo. 45. Nello
svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti
per gli esami della sessione normale. Art.
10 - Disposizioni finali
1. I consigli di
classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del
3/12/1983 circa l’indispensabile coerenza fra l’itinerario didattico
percorso e lo sbocco finale nell’esame di licenza. In tale quadro sarà
valutato, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto
tratto dagli alunni dall’azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso
l’educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze
di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i
messaggi che provengono dall’approccio diretto con l’opera d’arte, o con
l’opera in genere, per rendere l’alunno cosciente degli aspetti e dei
problemi dell’ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed
alla valorizzazione del territorio". 2. Nella fase
immediatamente preparatoria all’esame di licenza, e cioè subito dopo la
decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di
classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del
colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma
nell’individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione
ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio. 3. Restano ferme le
norme vigenti in materia di scrutini e d’esame negli istituti e scuole
d’istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle
disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali
disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate
e legalmente riconosciute. 4. I candidati PRIVATISTI
possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad
una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia
costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede,
nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena
l’annullamento delle prove. 5. Gli esami di
idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola
delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e
licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto
alle prove orali. 6. La deliberazione
di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni
della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione
all’esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché
l’esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere
pubblicati mediante affissione all’albo dell’istituto. 7. Al termine delle
operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi
devono essere chiusi in un plico sigillato. 8. Nessun candidato
può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela
o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 9. Nelle scuole
medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e
solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura
caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al
successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli
istituti d’arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di
plastica. 10. I docenti
nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al
secondo comma dell’Art
7 della legge 4/8/1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e
partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche
e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei
principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto di voto per
tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di
maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge
5 aprile 1969, n. 109. 11. Nel quadro delle
finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap, che vengono
ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere, prove differenziate
in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso
formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’Art 318 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297. Tali prove
dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle
sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale. 12. Nei diplomi di
licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla
conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziali
sostenute dagli alunni handicappati. 13. Le norme di cui
al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le
sperimentazioni ai sensi dell’Art
3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419. Art.
11 - Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove 1. Nelle scuole
medie annesse agli istituti d’arte fanno parte della commissione di licenza
media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli
insegnanti di plastica delle terze classi. 2. Le prove degli
esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto
quanto disposto dal D.M. 9/2/1979. 3. Nelle scuole
medie annesse ai Conservatori di musica derivanti dalla trasformazione dei corsi
secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall’Art 16 della legge 31/12/1962, n. 1859, per la composizione delle
Commissioni esaminatrici si applica, anche per l’anno scolastico 1994/95,
quanto stabilito dall’O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata dalla C.M. n.
163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono
l’emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento
degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
titolo II della presente ordinanza. Art.
12 - Scrutini finali
1. Gli scrutini
finali negli istituti di istruzione secondaria di II grado hanno luogo e sono
pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico. 2. Il collegio dei
docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini anche
in relazione all’abolizione degli esami di riparazione, al fine di assicurare
omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli
di classe. 3. Gli alunni
ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio
finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline e non meno di 8/10 in condotta. 4. Per la
formulazione dei giudizi e per l’assegnazione dei voti di profitto e di
condotta, si richiamano le norme di cui all’Art
78 e all’Art 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall’Art 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049. 5. Nei confronti
degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più
discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione
complessiva, prima dell’approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla
base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una
valutazione che tenga conto: a) della possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate, nel corso dell’anno scolastico successivo. A tal fine
saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della disciplina
sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo); b) della possibilità
di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In
particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad
organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il
preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni
assunte dal consiglio di classe; nel prospetto degli scrutini affisso all’albo
vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l’alunno non
ha raggiunto totalmente la sufficienza e viene precisato altresì che la
promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma. 5-bis. Le
istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività
didattico-educative definiscono ed adottano in piena autonomia criteri e modalità
degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo nel
quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in
particolare a colmare situazioni di carenza. 6. La frequenza
assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi
che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di
scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se
stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia
negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di
interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o
a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, si
possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 7. L’attività
svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa
configurarsi come attività didattica, sulla base di accordi nazionali o locali,
è oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività
di stages in aziende e di formazione effettuate durante l’anno scolastico
anche in attuazione di progetti autorizzati. 8. Ai sensi del D.L.
23.12.1994, n. 729, Art
1, comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio
di classe non possono essere valutati, per malattia o per trasferimento della
famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si
concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe
successiva. Art.
13 - Valutazione degli alunni handicappati
1. Nei confronti
degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad
alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di
particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine
di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o
con prove scritte tradizionali. 2. Per gli alunni
con handicap psichico la valutazione — per il suo carattere formativo ed
educativo e per l’azione di stimolo che svolge nei confronti dell’allievo
— deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione
trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo
Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei
modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio
forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche
attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati
complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo
Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati
raggiunti. 3. Ove il Consiglio
di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione
conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o,
comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del
precedente Art
12. 4. Qualora, al fine
di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap
psichico ed eccezionalmente fisico e sensoriale, il piano educativo
individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo
restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare
ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati
dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti che sono relativi unicamente
allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi per il proseguimento degli obiettivi del piano
educativo individualizzato. Tali alunni possono di conseguenza, essere ammessi
alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni
medesimi, in calce alla pagella deve essere apposta la seguente annotazione
"la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali ed è adottata ai sensi dell’Art.
13 dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995. Gli alunni valutati
in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica
professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate,
omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e
delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare
quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di
tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile
nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi
tra Provveditorati agli Studi e regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di
classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo
individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o
sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del
disposto di cui all’Art. 316 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà
in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità
relative alle discipline dell’anno e degli anni precedenti, tenuto conto che
il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in
situazione di handicap che svolgano piani educativi individualizzati
differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e
d’arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti
dall’Art.
312 e seguenti del D.leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe
successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi
integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente
acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli
di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno
sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente
garantito. 5. Qualora un
Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra,
deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare
un formale assenso, in mancanza del quale le modalità valutative proposta si
intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere
considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente Art. 12. 6. In sede di
valutazione per l’ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità,
gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere
l’ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio
dell’attestato di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22/9/88, che, pur non
producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l’accesso alla
formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le
Regioni. 7. Trovano
applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le
disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16-6-1983 e n. 262 del
22/9/1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte,
grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione. 8. Al fine di
facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’Art.
16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni
giudicatrici un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e
le attività previste al comma precedente daranno indicazioni concrete sulle
modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza
condotta a scuola durante il percorso formativo. 9. I tempi più
lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo
comma dell’Art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle
prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. 10. I docenti di
sostegno, a norma dell’Art. 315 — comma quinto — del D.L.vo 16.4.1994 n. 297
- fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo
alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della
classe. Art.
14 - Esami di idoneità. Sessioni di esame
1. La sessione degli
esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio
nel giorno stabilito dal calendario scolastico. 2. Ai sensi dell’Art.
4, 1° comma, della legge 6/3/1958, n. 184, le prove orali sostenute alla
presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. 3. In caso di
eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono
convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i
candidati risultati in eccedenza, come previsto dall’Art.
57 del R.D. 4.5.1925, n. 653. 4. Ai sensi dell’Art.
60 del R.D. 4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere
sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è
consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa
sede, purché il preside dell’istituto di provenienza rilasci apposito nulla
osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può
essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l’assoluta
impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare,
eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di
terminare l’esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve
indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento
alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono
trasmessi d’ufficio al preside della nuova scuola, e, in luogo di essi, viene
conservata la domanda di trasferimento. Art.
15 - Esami di idoneità. Presentazione delle domande 1. Le domande di
ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere
presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio. 2. Gli alunni che,
cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere
esami di idoneità in qualità di candidati PRIVATISTI, debbono presentare domanda entro il 20
marzo. 3. Le domande di
ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella
sede prescelta, ad un solo istituto. 4. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede,
nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a
pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande
di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 5. Qualora ricorrano
gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti
o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli
che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può
disporre, con proprio motivato decreto che presso la scuola medesima non si
effettuino esami d’idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito.
Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande
di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il
Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro
ripresentazione ad altra scuola. Art.
16 - Esami di idoneità. Requisiti di ammissione
1. I candidati PRIVATISTI
che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il
prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici,
scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d’arte, negli
istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di
qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali
delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 2. Sono dispensati
dall’obbligo dell’intervallo, di cui al precedente comma, i candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno precedente quello
dell’inizio delle prove scritte, a norma dell’Art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297. 3. I candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il 23° anno di età sono
dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore. 4. Nelle scuole
magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e
terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza
media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l’anno in corso
il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio
inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle
classi precedenti quella alla quale aspirano. 5. I candidati PRIVATISTI,
i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di
qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla
frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica
statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame
(scritte, grafiche orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti
quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non
comprese nei programmi della scuola di provenienza. 6. All’inizio
della sessione ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei
programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è
condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. 7. I candidati
iscritti ad esami di maturità non possono sostenere gli esami di licenza media,
di qualifica professionale, di licenza di maestro d’Arte, d’idoneità od
integrativi per l’ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria
superiore, stante il divieto di cui all’Art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297/94, se non previa
rinuncia agli esami di maturità. 8. Possono
partecipare agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici
e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d’arte, negli istituti
magistrali e negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi
tipo, anche gli alunni che intendano sostenere, ai sensi dell’Art.
192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano
ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e
subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto. Art.
17 - Esami di idoneità 2. Per
l’ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle
sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, l’interessato, oltre ai
requisiti del possesso della licenza media con l’intervallo d’obbligo, deve
documentare di aver svolto attività lavorativa nel settore attinente alla
relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che si tratti di attività
subordinata, sia che si tratti di attività di altra natura, deve essere tale
che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione
pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle
specifiche discipline interessate. La documentazione dell’attività
lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da
officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte
ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro
allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea
a comprovare i requisiti prima indicati dell’attività lavorativa. 3. La valutazione
della rispondenza dell’attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini
dell’ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla
responsabilità della commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni
prima che abbiano inizio le prove. 4. Agli esami di
idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento sono
ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto
per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di
anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza,
alla classe cui aspirano. Detti candidati devono, altresì, documentare di aver
svolto attività lavorativa coerente con l’area di specializzazione svolta
dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con
tale area. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di
inizio delle prove scritte, il 18° anno di età, o compiano il 23° anno di età
nell’anno in corso, sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, fermi
restando i requisiti sopra indicati. Gli esami in parola possono essere
sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti
corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato. 5. I candidati PRIVATISTI
sostengono le prove d’esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi
delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o
parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto
conto del titolo di studio di cui sono in possesso. Art.
18 - Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni
giudicatrici sono costituite, a norma dell’Art. 198, comma 1 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Qualora della
commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di
istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica (in caso di
contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente
già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di
maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti: a) con altro docente
della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima
scuola o istituto; b) con altro docente
della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o
istituto immediatamente inferiore a quella terminale; c) con altro docente
della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima
scuola o istituto; d) con altro docente
in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida
per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la
sostituzione. 3. Qualora non sia
possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esame, apposita
supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento
della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. Art.
19 - Esami integrativi 1. Ai sensi dell’Art.
192, comma 2, del D.L.vo n. 297, gli alunni ed i candidati promossi allo
scrutinio finale o agli esami di idoneità a classi di istituti di istruzione
secondaria superiore, possono sostenere in un’unica sessione speciale e con le
modalità di cui ai precedenti artt. 15, 16 e 17, esami integrativi per classi
corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione
deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni secondo il calendario
scolastico. 2. Gli alunni che
non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate,
possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami
integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito
negativo; analogamente i candidati PRIVATISTI
che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi
soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio
posseduto. 3. L’ammissione
agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la
frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica
e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa. 4. Gli alunni dei
licei artistici e degli istituti d’arte che intendano passare da una sezione
all’altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie
non comprese nei programmi della sezione di provenienza. 5. I candidati in
possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una
sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica,
previ esami integrativi sulle materie o parti di materie, ed esercitazioni
pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di
classe confrontando i programmi d’insegnamento della sezione di provenienza
con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano. 6. Per lo
svolgimento degli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi
di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in
possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui
all’O.M. 5.3.1970, alle CC.MM. n. 139 del 19.4.1972, e n. 122 del 7.5.1975,
all’O.M. 29.1.1982, rettificata dalla C.M. prot. 537 del 23.4.1982, ed
all’O.M. 17.11.1983 tenuto conto anche delle modifiche intervenute nei piani
di studio e nei programmi di cui al D.M. 24.4.1992 per i corsi di qualifica
degli istituti professionali e al D.M. 9-3-1994 relativo a nuovi orari e
programmi nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi
trienni a indirizzo "elettronica industriale, elettromeccanica,
telecomunicazioni, industria metalmeccanica, meccanica di precisione". Art.
20 - Esami di qualifica professionale. 2. Le domande di
ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 28
febbraio ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati PRIVATISTI. 3. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova
domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di
nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di
trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 4. Per gli esami di
qualifica è consentita l’abbreviazione del corso di studi per merito e per
obblighi di leva, in applicazione dell’Art. 199, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 297, nonché per
recupero, ai sensi dell’Art. 192, comma 6, dello stesso decreto. Art.
21 - Esami di qualifica professionale. Commissioni
1. Le commissioni di
esame sono nominate dal preside dell’istituto e comunicate al Provveditore
agli Studi. 2. Le commissioni
per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere
composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici
dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto
d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive
interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti
all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a
pieno titolo. 3. Nelle commissioni
per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere
garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero
della Sanità e della Regione, cui i presidi degli istituti interessati devono
avanzare apposita richiesta. 4. In caso di
impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato
dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima. 5. Ove esistono
scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di
esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità
suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche
devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell’istituto. A tal fine il
preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede
centrale, dei componenti di tutte le commissioni. 6. Delle commissioni
di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle
scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.
Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento
del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di
classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole
coordinate stesse. 7. Alla nomina
dell’esperto provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali
e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l’unione provinciale dei
commercianti, l’unione provinciale degli industriali, gli ordini
professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività
dell’istituto, con l’avvertenza che l’esperto può essere nominato anche
per più di una commissione. 8. Non possono
essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi
titolo durante l’anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri
del consiglio d’istituto dell’istituto medesimo. Art.
22 - Esami di qualifica professionale nei corsi del nuovo ordinamento
1. Lo svolgimento
degli esami di qualifica per i corsi che hanno adottato nelle terze classi i
nuovi programmi di cui al D.M. 24-4-1992 e per i corsi di operatore meccanico
dei settori odontotecnico e ottico di cui al D.M. 23 aprile 1992 è disciplinato
secondo le seguenti disposizioni. A) - prove
strutturate e scrutinio 2. Nel periodo
precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate
in precedenza dal Consiglio di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di
prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. 3. Tali prove
potranno essere interdisciplinari o riferite a singole discipline. 4. Per
l’educazione fisica può essere prevista una prova pratica. 5. Nel periodo
indicato, in relazione all’impegno dei docenti nelle classi interessate agli
esami, l’orario scolastico potrà subire modificazioni con provvedimento del
Capo d’istituto. 6. Lo scrutinio,
alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima
parte della valutazione. 7. Il Consiglio di
classe terrà conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e
dalle prove strutturate o semistrutturate al fine di determinare il livello di
formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle
singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende dagli alunni, che
per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base
di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì
oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e di formazione
effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati
nell’ambito di programmi comunitari. 8. Lo scrutinio si
conclude con la formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul
profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali,
nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico che motivi
l’ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 9. Tale giudizio è
deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le
materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di
due insufficienze. B) Prove d’esame 1. L’esame di
qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a
misurare, attraverso due prove, l’acquisizione delle abilità richieste. 2. La prima prova è
diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso
l’accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di
comprensione e valutazione. 3. La seconda prova
è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato
sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà
come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di
decisione, progetto o scelta di soluzione e abilità di realizzazione pratica.
In tale prova potranno essere comprese solo discipline che la Commissione riterrà
più opportune, sia dell’area comune che dell’area di indirizzo. 4. L’esame di
qualifica non prevede, di norma prove orali. 5. Le prove
d’esame possono dare diritto fino a 10 punti. 6. Gli eventuali
colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei
candidati al fine di: a) elevare la valutazione dei candidati che si siano
particolarmente distinti per impegno e profitto; b) approfondire la valutazione
dei candidati le cui prove d’esame siano risultate, nei loro esiti, in
contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico. 7. Poiché lo
svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio
massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura
differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove
una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il
suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio. 8. Alla fine delle
prove d’esame, che possono eventualmente essere integrate della prova orale,
la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, nell’ambito
dei 10 punti che ha a disposizione, un voto unico che, sommato al voto di
ammissione, determina la valutazione finale dell’esame di qualifica. 9. L’alunno
risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti
per cento. 10. La Commissione
decide la durata massima delle singole prove. C) Certificazioni 1. Su richiesta del
candidato potrà essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede
di scrutinio nelle singole discipline. 2. L’attività
svolta presso aziende viene riportata nell’apposito spazio previsto sul retro
del diploma. 3. Nei diplomi di
qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento
della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve
corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi. D) Candidati PRIVATIST 1. I candidati PRIVATISTI
sosterranno le prove su tutte le materie dell’ultimo anno e sulle due prove di
capacità relazionale e di abilità professionale, nonché sulle materie degli
anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. 2. I candidati
stessi devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Art.
23 per l’ammissione all’esame di qualifica. E) Relazione finale 1. Al termine delle
prove, al fine di una prima analisi dell’esperienza, il preside trasmetterà
alla Direzione generale dell’istruzione professionale una relazione sugli
esami accompagnata da eventuali campioni delle prove strutturate che siano
ritenuti emblematici del tipo di prove proposte. F) Rinvio 1. Per i corsi nelle
cui classi terze i nuovi programmi non sono ancora in vigore continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’Art. 23 dell’O.M. 19 dicembre 1992, n. 359. 2. Per gli esami di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico e di ottico
si fa rinvio all’O.M. n. 758 del 20.12.1996. L’Art. 2 - comma 6 - ultimo periodo di tale ordinanza è
modificato come segue: Tale giudizio è deliberato dal consiglio di classe
verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato,
constata la presenza di non più di due insufficienze. Art.
23 - Esami di qualifica professionale nei corsi di nuovo ordinamento Requisiti di
ammissione per i candidati PRIVATISTI 1. Agli esami di
qualifica sono ammessi anche i candidati PRIVATISTI purché abbiano conseguito la licenza di
scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e
documentino adeguatamente di aver espletato, con carattere di continuità,
attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato, un
corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle
Regioni. L’attività lavorativa documentata deve essere tale che possa
considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che
gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso
di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche
discipline interessate. L’ammissione dei candidati PRIVATISTI agli esami di qualifica per
ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 6. 2. Sono ammessi agli
esami di qualifica anche i candidati PRIVATISTI che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove
scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare
conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito dell’espletamento
dell’attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione. 3. I candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto o compiano nell’anno solare il 23° anno di età sono
dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi
titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo o all’attività
lavorativa previsto dal precedente comma 1. 4. L’attività
lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di
lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. 5. Sono, altresì,
ammessi in qualità di PRIVATISTI
coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione
di qualifica professionale che intendono conseguire, lo stesso corso di
qualifica o un istituto professionale o tecnico affine, o abbiano sostenuto, con
esito negativo, gli stessi esami di qualifica in qualità di alunni interni. 6. Agli esami di
qualifica professionale per ottici e per odontotecnici, possono essere ammessi
candidati PRIVATISTI
forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività
lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività,
sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni
interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio.
Tali candidati PRIVATISTI
devono altresì dimostrare di aver frequentato un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione attinente alla specializzazione da
conseguire. La documentazione dell’attività lavorativa, se subordinata, deve
risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti
da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema
di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente Ordinanza e, se di
altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell’attività
lavorativa indicata. 7. La responsabilità
della valutazione dell’attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli
esami, è rimessa alla commissione d’esame che deve pronunciarsi almeno dieci
giorni prima che abbiano inizio le prove. 8. La commissione
d’esame, provvede, parimenti, alla revisione dei programmi presentati dai
candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione
indispensabile per l’ammissione agli esami. 9. I candidati PRIVATISTI
possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli
istituti professionali di stato o pareggiati, salvo quando è previsto dall’Art.
32 della legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute
dipendenti dalla autorità ecclesiastica. 10. In analogia a
quanto previsto per gli esami di maturità, le domande di iscrizione agli esami
di qualifica dei candidati detenuti devono essere presentate al competente
Provveditore agli Studi entro il 28 febbraio 1995, per il tramite e con il
parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero
di Grazia e Giustizia. L’assegnazione dei candidati suddetti agli istituti,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi. 11. Il Provveditore
agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove
di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura,
detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi
l’opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. Art.
24 - Valutazione nei corsi post-qualifica del nuovo ordinamento 1. Per la
valutazione nell’area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si
osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in
convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori. 2. Bienni terminali
integrati. - Nei corsi post-qualifica attuati secondo l’ipotesi del biennio
integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della
certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle
regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il
consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine
di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in
cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima
degli scrutini, la valutazione dell’area in questione avviene secondo le
indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi. 3. Corsi
surrogatori. a) Soggetti
predisposti alla valutazione. Posto che gli
interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso
essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è
operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante
e un docente della classe scelto tra i docenti dell’area di indirizzo. b) Modalità della
valutazione - Attestazione. Per l’area di
professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo,
deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la
specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all’acquisizione di
attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di
attività professionale e all’ apprendimento di capacità operative riferite
allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo. Pertanto, la
valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come costatazione
delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate
dall’allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento
dell’allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione
seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione. In sede di scrutini
intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima
parte dell’anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità,
attitudini e al comportamento dimostrati. In sede di scrutinio
finale al termine del quarto anno e di scrutinio di ammissione all’esame di
maturità al termine del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio
complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento delle abilità
acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli
realizzati nel corso dell’anno. La valutazione
relativa all’area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al
rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella
formulata per le altre aree e non si esprime in un voto. Nel caso di
valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell’
intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto
biennale, non è possibile, al termine del quarto anno, la riprovazione. Il giudizio sulla
terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli
elementi per l’ammissione agli esami. Nell’ipotesi di
giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all’esame di
maturità, poiché nell’anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di
specializzazione e non può constringersi l’alunno a seguire un corso diverso
da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come
un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento della maturità. In tale caso il
giovane non è obbligato alla frequenza della nuova area professionalizzante, se
non su domanda ma tale frequenza non dà luogo a credito formativo. L’area di
professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della
scuola, del percorso formativo. 4. Al fine del
rilascio dell’attestazione del percorso formativo della terza area può essere
fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di maturità, una prova
di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti
esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive. 5. Raccordo con gli
esami di maturità. I consigli di
classe, nella relazione da compilare, al termine degli scrutini di ammissione,
per le commissioni degli esami di maturità, indicheranno, oltre ai programmi di
ogni materia di esame dell’area comune e dell’area di indirizzo svolta
durante l’anno scolastico, anche i moduli formativi della terza area con la
relativa valutazione finale, espressa nei termini sopra indicati, in modo che le
commissioni siano a conoscenza dell’intero percorso formativo dell’alunno e
possano dare una valutazione globale della sua preparazione. Qualora, a
conclusione della frequenza dell’area di professionalizzazione, debbano
svolgersi esami finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica regionale
o, comunque, riconosciuto dalla regione, i docenti degli istituti professionali,
facenti parte delle commissioni, sono retribuiti secondo i parametri previsti da
ciascuna regione per gli altri componenti le commissioni medesime. Art.
25 - Esami di licenza di maestro d’Arte 1. Gli esami di
licenza di maestro d’Arte hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario
scolastico. 2. I candidati PRIVATISTI
che, già in possesso della licenza di maestro d’Arte, intendano sostenere le
prove d’esame per il conseguimento della licenza di maestro d’Arte di
sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame. 3. Le domande di
ammissione agli esami di licenza di maestro d’arte debbono essere presentate
entro il 28 febbraio ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai
candidati PRIVATISTI. Art.
26 - Scrutini ed esami di idoneità 1. Le disposizioni
di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami
nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classiche
attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell’Art.
278 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni. 2. In sede di
scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti
espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di
sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di
valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non
sperimentali. 3. Gli scrutini
finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di
corso. 4. Non è consentita
l’ammissione di candidati PRIVATISTI,
mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di
sperimentazione che coinvolgono sia l’ordinamento sia la struttura (c.d.
maxisperimentazioni). 5. È consentita
l’ammissione di candidati PRIVATISTI
mediante esami di idoneità a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo
ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della
specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai
relativi decreti autorizzativi. 6. Nei casi previsti
dal precedente comma gli esami di idoneità vertono sia sui programmi di
insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati
dall’ipotesi sperimentale. Gli interessati ne prenderanno visione presso le
segreterie degli istituti. Art.
27 - Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali 1. Gli alunni delle
classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella
frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro
istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo
sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per
una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere,
qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o
comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti. 2. Le prove
integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano
ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell’inizio
delle lezioni. 3. Nel caso in cui i
predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva,
possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a
quella da essi frequentata. 4. Le relative
domande devono essere inoltrate al preside dell’Istituto al quale si chiede di
essere ammessi, per il tramite dell’istituto frequentato, il quale le correderà
dei piani didattici e dei programmi d’insegnamento seguiti dagli interessati,
nonché del parere del Consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle
discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d’insegnamento. 5. La determinazione
delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta,
grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe
dell’istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna
valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio
formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza
delle discipline già studiate dagli interessati. 6. L’iscrizione
alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia
corrispondenza tra le materie studiate nell’istituto di provenienza e quelle
ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente
consiglio di classe. 7. Al fine di
facilitare l’inserimento degli alunni interessati, i competenti organi
collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico. Art.
28 - Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali 1. Il passaggio da
classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento
di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di
provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della
specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai
relativi decreti autorizzativi. 2. Parimenti, è
consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe
dell’istituto di provenienza, non l’abbiano frequentata perché impegnati
nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore
legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative
sulle materie non studiate nel corso di provenienza. 3. Le modalità di
ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di
determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente Art. 27. Art.
29 - Passaggio da una ad altra classe sperimentale 1. Agli alunni delle
classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una
diversa ipotesi di sperimentazione si applicano le disposizioni di cui al
precedente Art. 28. Art.
30 - Alunni non promossi e candidati non maturi 1. Gli alunni delle
classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso
lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta
attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo
sperimentale o di corso ordinario. 2. Gli alunni
dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono
ripetere presso lo stesso istituto l’ultima classe, in quanto il relativo
indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti: a) all’ultima
classe di indirizzi sperimentali che si concludono con una maturità
corrispondente a quella non conseguita nell’anno precedente; b) all’ultima
classe di un corso di studi non sperimentale. 3. Al fine di
facilitare l’inserimento degli alunni interessati, i competenti organi
collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico. 4. I candidati PRIVATISTI,
che abbiano sostenuto esami di maturità, dichiarata corrispondente alla licenza
linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di
ordinamento e strutture e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza
dell’ultima classe, possono chiedere di essere iscritti: a) a classi
sperimentali ad indirizzo linguistico funzionanti presso istituti statali; b) a classi di liceo
linguistico presso istituti legalmente riconosciuti. Nel caso in cui i
candidati medesimi chiedano l’iscrizione alle classi di cui alla precedente
lettera a), l’ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai
rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative. Nel caso in cui i
suddetti chiedano l’iscrizione a classi di cui alla lettera b) si applicano le
disposizioni previste dal precedente Art. 27. Art.
31 - Disposizioni generali 1. Ai sensi dell’Art.
309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione
cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni
che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale
insegnamento. Ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale,
nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a
maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 2. Per tutti gli
esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza, la
riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precendente quello
dell’inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non
intendano sostenere prove d’esame nei giorni stabiliti dal relativo
calendario, possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno
successivo, prima della conclusione della sessione d’esame. È data facoltà
alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello
svolgimento della prova scritta per l’intera classe frequentata dagli
anzidetti candidati. 3. Per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le
norme di cui all’ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984. 4. Per effetto
dell’abrogazione degli esami di seconda sessione, gli alunni delle classi
terminali ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alle
lettere e) o f) dell’Art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, possono essere
ammessi agli esami di qualifica e di licenza di maestro d’arte in qualità di
candidati PRIVATISTI
in analogia a quanto previsto per gli esami di maturità. Gli alunni delle
classi intermedie sono dichiarati non promossi. Art.
32 - Inizio della sessione di esame 1. La sessione degli
esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole materne ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico. 2. Gli esami per il
conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne
sono regolamentati dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel
R.D. n. 1286 dell’11 agosto 1933; nel decreto L.vo del 15 aprile 1994, n. 297;
nell’O.M. del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali);
nell’O.M. del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non
statali); nell’O.M. dell’11 maggio 1995, n. 159 (calendario scolastico
nazionale per l’anno 1995/96); nella O.M. del 9 marzo 1995, n. 80 (scrutini ed
esami nelle scuole statali e non statali, elementari, medie e di istruzione
secondaria superiore). 3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un’unica sessione estiva ed hanno inizio il 25 giugno 1997 con la prova di italiano; il 26 giugno 1997 si procederà con quella di pedagogia; la prova scritta del 27 giugno 1997 sarà, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove di plastica e di disegno avranno inizio il giorno 28 giugno 1997 e verteranno sui programmi di esami indicati nell’allegato c) al R.D. 11 agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dal successivo Art. 48 - comma 4 . Art.
33 - Requisiti di ammissione per gli alunni interni Abbreviazioni -
Recupero 1. In relazione
all’Art.
197, comma 4, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, possono sostenere gli esami di
maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all’insegnamento nelle
scuole materne gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente
riconosciuta che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istituto di
istruzione secondaria superiore e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio
finale. 2. Gli alunni
interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di
istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto
la qualità di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a
sostenere gli esami di maturità nei seguenti casi: a) abbreviazione per
merito, a norma dell’Art. 199, comma 1, del D.L.vo n. 297, quando nello
scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, abbiano riportato non
meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola
pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l’esame presso l’istituto
da essi frequentato; b) abbreviazione per
obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, comma 2, quando comprovino, con
un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a
sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell’anno in cui chiedono di
sostenere l’esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati
o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale
dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per
essere ammessi agli esami è la promozione all’ultima classe per effetto di
scrutinio finale; c) per recupero,
quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo
inferiore, a norma del sesto comma dell’Art. 192 del citato decreto, che pone come condizione
indispensabile la promozione all’ultima classe per effetto dello scrutinio
finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono
sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e
indirizzo. 3. Gli alunni delle
penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami per merito, ove non
usufruiscono dell’abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione
prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purché soggetti ad obblighi
di leva o per recupero. In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente
documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i candidati
a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati. 4. Gli alunni dei
licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell’abbreviazione
per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei
riconosciuti per legge indicati nel successivo Art.
36. 5. Gli alunni
interni che, avendone titolo (compimento del 18° anno di età entro il 1°
marzo 1995 o intervallo d’obbligo dal conseguimento del diploma di licenza di
scuola media) intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di
candidati PRIVATISTI,
devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi
dell’Art.
193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994. 6. Possono
presentarsi agli esami di maturità magistrale, artistica e di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole materne anche gli alunni interni che abbiano
conseguito il diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni
pari a quello della durata del corso, ai sensi dell’Art.
41 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Art.
34 - Requisiti di ammissione per i candidati PRIVATISTI 1. A norma dell’Art.
197, comma 5, del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, sono ammessi a sostenere gli esami
di maturità i candidati PRIVATISTI
che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) abbiano compiuto
18 anni di età entro 1° marzo 1997, essendo in possesso di diploma di licenza
media che deve risultare conseguito almeno l’anno precedente; b) siano in possesso
del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età. 2. Limitatamente
all’ammissione agli esami di maturità magistrale e artistica e di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, valgono le disposizioni di
cui al sesto comma del precedente Art. 33. 3. Ai sensi del
decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità
professionale, quali candidati PRIVATISTI, coloro che siano in possesso della licenza di scuola
media o del diploma di qualifica. Dall’anno scolastico 1995-96 per
l’ammissione a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media che il
diploma di qualifica, ai sensi dell’Art. 191 - sesto comma - del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
297. Per l’ammissione di candidati PRIVATISTI agli esami di maturità professionale del nuovo
ordinamento si rinvia al successivo Art. 46. 4. Ai sensi dell’Art.
193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994, coloro che, abbiano compiuto o che
compiono nell’anno in corso, ventitré anni di età sono dispensati
dall’obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 5. Per i candidati
che hanno seguito studi all’estero si fa riferimento all’Art.
49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 6. Devono inoltre
intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era
consentita l’ammissione di candidati PRIVATISTI agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari,
industriali, femminili e per il turismo. 7. Non sono ammessi
agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella
stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame. Art.
35 - Termine di presentazione delle domande 1. Il termine per la
presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza
linguistica, di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne è fissato
al 31 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati PRIVATISTI
che abbiano compiuto o che compiano il diciottesimo anno di età entro il 1
marzo, a norma dell’Art.
361, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Le domande di
ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un
solo istituto. 3. Qualora, per
comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella
nuova domanda deve fare menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva
presentato la domanda, pena l’annullamento delle prove. Non è comunque
consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima
sede. 4. Eventuali domande
tardive dei candidati PRIVATISTI possono essere prese in considerazione esclusivamente
dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate
ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non
oltre il 15 marzo: successivamente a tale data, le eventuali domande devono
essere respinte. I Provveditori agli Studi danno immediata comunicazione agli
interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda se
ricorrano le condizioni per poterle accettare. Successivamente
all’approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da
parte del Ministero, i Provveditori agli Studi faranno conoscere ai candidati PRIVATISTI, le cui domande sono state
precedentemente accettate, l’istituto e la commissione cui sono stati
assegnati. 5. Eventuali domande
tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il
quale, ove le accolga, ne dà comunicazione oltre che all’interessato, al
provveditore agli studi. Quest’ultimo procederà alla relativa comunicazione,
via terminale, al C.E.D. nei termini e con le modalità dallo stesso indicate. Art.
36 - Sede degli esami - PRIVATISTI 1. Possono essere
sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore
statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni
interni dell’ultima classe la sede di esame è l’istituto da essi
frequentato. 3. Per i candidati PRIVATISTI,
salvo quanto previsto dall’Art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esami soltanto gli
istituti statali, ubicati nel luogo di residenza abituale o nelle sedi viciniori
qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali, a norma dell’Art.
361, comma 3, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297. 4. Per luogo di
residenza abituale si intende anche quello in cui il candidato dimora
stabilmente per situazioni personali che devono essere adeguatamente motivate e
certificate. Il candidato, se maggiorenne, o l’esercente la potestà
genitoriale, è tenuto a presentare all’istituto statale, in sostituzione del
certificato di residenza, una idonea certificazione o una dichiarazione scritta
resa sotto la personale responsabilità da cui risulti la situazione personale
che giustifica la presentazione della domanda all’istituto statale ubicato nel
luogo di residenza abituale o in un comune vicino. 5. Qualora il numero
delle domande presentate da candidati PRIVATISTI sia eccessivo rispetto alle possibilità
ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli Studi, d’intesa con i
presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti,
anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano
istituti dell’ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe
intese con i competenti Provveditori agli studi curando, in ogni caso che gli
alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. Tale
nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati con
congruo anticipo rispetto all’inzio della prima prova scritta degli esami di
maturità. 5/bis. Qualora, per
l’esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la
disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa
far luogo all’applicazione dei criteri di cui al comma 5, il Provveditore agli
Studi valuta la possibilità che le prove di esame si svolgano anche in altri
istituti o scuole della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente
quelli non impegnati in esami di maturità, curando, in ogni caso, che gli
alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. I
candidati interessati sono avvertiti con congruo anticipo dell’ubicazione
della sede scolastica individuata quale sede d’esame. Il rilascio del diploma
di maturità e di ogni altra certificazione resta nella competenza
dell’istituto presso il quale i candidati stessi hanno prodotto domanda
d’esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami stessi,
sono tenute a consegnare tutti gli atti. 5/ter. Limitatamente
agli esami di maturità tecnica, ove la soluzione di cui al comma 5/bis risulti
inapplicabile sia per la locale situazione di ricettività alberghiera sia per
la impossibilità della singola circoscrizione provinciale di soddisfare il
fabbisogno di personale docente necessario al funzionamento delle specifiche
commissioni, il Provveditore agli Studi, avuto riguardo alla eccezionalità
della situazione, che configuri uno stato di necessità, previe opportune intese
con i Provveditori agli Studi interessati, invia le domande in eccedenza agli
istituti della stessa tipologia, pur se privi dell’indirizzo specifico, aventi
sede nella stessa provincia, o in quella viciniore, di ubiciazione
dell’istituto privato dal quale provengono i candidati interessati oppure, per
i candidati non presentati da istituti privati, nella provincia di abituale
residenza o in quella viciniore. L’assegnazione a sede di esame diversa è in
ogni caso condizionata all’esigenza che sia assicurata la formazione di gruppi
di candidati PRIVATISTI in numero tale da consentire la costituzione di
commissioni esaminatrici per lo specifico indirizzo. Il Provveditore agli Studi
delle province in cui ha sede l’istituto originariamente richiesto cura, con
congruo anticipo, l’informazione dei candidati interessati. Il rilascio del
diploma di maturità e di ogni altra certificazione è di competenza
dell’istituto presso il quale i candidati hanno sostenuto l’esame di maturità. 6. Ad ogni
commissione sono normalmente assegnati non più di ottanta candidati, dei quali,
di regola, non più di un quarto PRIVATISTI. 7. Sono sedi di
esami di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati PRIVATISTI,
i sottoelencati istituti riconosciuti per legge, e limitatamente ai propri
alunni, salvo quanto previsto dall’Art. 363, del D.L.vo n. 297, quelli riconosciuti
legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero: a) civica scuola
superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; b) civica scuola
superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova; c) istituto di
cultura e lingue "Marcelline" di Milano; d) liceo linguistico
femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia-Mestre; e) liceo linguistico
"Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d’Ampezzo. 8. Di regola possono
essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli
istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque,
abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame.
Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente
dal numero dei candidati. 9. Per la maturità
di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano
un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di
esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si
renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell’istituto sede
principale di esame. 10. Il Provveditore
agli Studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte,
nonché delle prove integrative e del colloquio fuori della sede scolastica (per
i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le
commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l’opportunità, a spostarsi presso le
suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate soltanto nella
sessione suppletiva. Art.
37 - Disposizioni per le scuole magistrali 1. Le disposizioni
di cui al precedente Art. 36, comma 3, non si applicano ai candidati PRIVATISTI
agli esami di abilitazione nelle scuole materne. 2. Per le scuole
magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione
all’esame di abilitazione è fissato al 31 gennaio. 3. Il termine per la
presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei
precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la
stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal
R.D. 11/8/1933, n. 1286 (allegato "C"), è fissato alla data del 31
gennaio, sia per le Scuole magistrali statali, sia per le Scuole magistrali
convenzionate. 5. Il diploma di
abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i
candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato
comunicato l’esito della predetta prova. 6. Sono ammessi agli
esami di abilitazione anche i candidati PRIVATISTI che abbiano compiuto o compiano
nell’anno in corso il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del
titolo di studio inferiore. 7. Per i candidati PRIVATISTI
che sostengono solo le prove culturali si prescinde dal compimento del 18° anno
di età purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da almeno un
triennio. 8. I candidati PRIVATISTI
possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali
non statali autorizzate, ai sensi dell’Art. 137 del R.D. 26/4/1928, n. 1297, al rilascio del
titolo legale di abilitazione. 9. Al limite di 80
candidati, fissato nel precedente articolo 36, non sono sottoposte le scuole
magistrali convenzionate per le quali valgono le disposizioni di cui all’Art.
10 dell’O.M. 30 gennaio 1984. Art.
38 - Candidati detenuti 1. Le domande di
iscrizione agli esami di maturità e di abilitazione all’insegnamento nelle
scuole materne dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente
Provveditore agli Studi, entro il 31 gennaio, per il tramite e con il parere del
direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e
Giustizia. 2. L’assegnazione
dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonché i successivi
adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi. Art.
39 - Diario delle operazioni e delle prove 1. Le operazioni e
gli esami di cui al presente titolo si svolgono secondo il seguente diario: — giudizio del
consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il
calendario — insediamento
della commissione giudicatrice e riunione preliminare: due giorni prima
dell’inizio delle prove scritte, ore 8,30, presso l’istituto sede principale
a cui la commissione è stata assegnata, per gli adempimenti previsti dall’Art.
45 della presente ordinanza; — al fine di
fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare
funzionalità delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento
alla necessità dell’adozione di criteri di valutazione omogenei, i Presidenti
delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori
incaricati della vigilanza sugli esami di maturità, dal competente Provveditore
agli Studi dopo l’insediamento delle commissioni e senza interferire con lo
svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere
esaurite prima dell’inizio della correzione degli elaborati; — prima prova
scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico, ore 8,30. Durata della
prova: sei ore; — seconda prova
scritta, grafica o scritto-grafica-pratica: il giorno successivo alla prima
prova scritta, ore 8,30; la durata della prova è indicata in calce al tema. Per
la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due
giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema; per la
maturità di arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre ore e
in non più di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova coincide con
un Sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per
motivi di culto non intendono proseguire l’esame in detto giorno; il candidato
che interrompe la seconda prova scritto-grafica per motivi di salute in uno dei
giorni dello svolgimento può, previa presentazione della certificazione medica
prevista dalle norme vigenti, essere ammesso alla relativa prosecuzione solo
entro i limiti fissati dal calendario della prova scritta medesima; — revisione,
valutazione degli elaborati, scrutini, giudizio di maturità e atti conclusivi
degli esami: ciascuna commissione può impiegare al massimo otto giorni, esclusi
dal computo i giorni festivi. La valutazione degli elaborati è effettuata
collegialmente. Le operazioni di revisione e valutazione sono effettuate secondo
criteri organizzativi stabiliti dalle commissioni stesse. Prima dell’inizio
dei colloqui, la commissione potrà completare, ove necessario, l’esame dei
fascicoli e dei curricula dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati
nella seduta preliminare. 2. Le prove orali
integrative o i colloqui hanno inizio al termine della revisione e valutazione
degli elaborati delle prove scritte. 3. Il numero dei
candidati PRIVATISTI
da convocare giornalmente, in base a sorteggio, per le prove orali integrative e
per le eventuali dimostrazioni pratiche, è stabilito dalla commissione in
rapporto al titolo di studio in possesso dei candidati stessi e in relazione
alle esigenze di verificare che i candidati abbiano raggiunto gli obiettivi
didattici e formativi previsti dai programmi per l’indirizzo di maturità per
cui si presentano. Comunque, il numero dei candidati non può essere
giornalmente superiore a cinque. 4. Il giorno delle
prove orali integrative, prima dell’inizio delle stesse, la commissione,
sceglie, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda
materia oggetto del colloquio per i singoli candidati PRIVATISTI convocati in quella data. Tali
candidati, il giorno successivo non festivo, sostengono il colloquio di maturità;
in presenza di un numero di candidati PRIVATISTI inferiore a cinque per il colloquio,
verranno convocati i candidati interni fino al raggiungimento almeno del
suddetto limite. 5. Ultimate le
convocazioni dei candidati PRIVATISTI,
la commissione prosegue i colloqui per i restanti candidati interni, che,
raggruppati in precedenza per classi di provenienza e secondo una successione
stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente in numero non inferiore a
cinque, salvo quando sono convocati assieme ai candidati PRIVATISTI. 6. Le prove orali
integrative e i colloqui per i candidati PRIVATISTI e interni devono svolgersi in maniera
continuativa per ogni singola sede d’esame (sede principale e sedi aggiunte). 7. Limitatamente
agli esami di maturità professionale, i presidenti delle commissioni potranno
convocare per primi i candidati interni per il colloquio. Ultimate le
convocazioni dei candidati interni, i lavori preseguiranno con le prove orali
integrative e i colloqui per i candidati PRIVATISTI. 8. Per la maturità
artistica i candidati PRIVATISTI
sosterranno nel primo giorno successivo alla conclusione della seconda prova
scritto-grafica, rispettivamente la prova di figura dal vero, qualora la seconda
prova scritto-grafica sia composizione e sviluppo di un tema architettonico e
viceversa sosterranno la prova di composizione e sviluppo di un tema
architettonico, qualora la seconda prova scritto-grafica sia figura dal vero. 9. Del diario delle
prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà
notizia mediante affissione all’albo, nell’istituto sede di esame e nelle
sedi aggiunte e aggregate; dello stesso diario invia copia al Provveditore agli
Studi. 10. La seconda
materia oggetto del colloquio di maturità scelta per ciascun candidato da
esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante
affissione all’albo dell’istituto sede di esame. È cura del presidente
notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e
aggregate il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione
all’albo delle sedi stesse. 11. La prima prova
scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo giorno dall’inizio degli esami,
ore 8,30; la seconda prova scritta nel giorno successivo, ore 8,30, con
eventuale prosecuzione per la maturità artistica e di arte applicata. Qualora
il giorno fissato per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un
sabato, le stesse dovranno essere svolte il lunedì successivo. 12. La ripresa dei
colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano
interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive) avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova
supplettiva e la seconda ci fosse come giorno intermedio un Sabato, in tale
giorno le commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative
interrotti per l’espletamento della prima prova scritta suppletiva. 13. Le operazioni
per gli scrutini, per la formulazione del giudizio di maturità e per gli atti
conclusivi degli esami hanno luogo a partire dal termine dei colloqui. 14. Per quanto altro
occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli
esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione
giudicatrice. Art.
40 - Giudizio di ammissione agli esami 1. Agli effetti
della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è
costituito: a) dal capo
dell’istituto, che lo presiede; b) dagli insegnanti
delle materie dell’ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire
autonomamente il voto negli scrutini. L’insegnante di religione partecipa al
giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l’insegnamento della religione
cattolica; c) dagli insegnanti
tecnico pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle
esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo. 2. Ogni componente
del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio
senza attribuzione di voto. 3. Tale giudizio,
analitico, deve esprimere la valutazione positiva o negativa del grado di
preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli
obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso
come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e
alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno
facoltà di esprimere il proprio giudizio. 4. Gli alunni con
handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il consiglio di classe ritenga
che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli
obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito. 5. Successivamente
il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è
stato adottato all’unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti
il candidato è ammesso. 6. Tale giudizio
deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e
fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra
esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano
dar luogo a rilievi in sede contenziosa. 7. Alla fomulazione
del giudizio complessivo di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui
alla precedente lettera c). 8. Il giudizio
complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del
candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni
altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e
professionali, nonché sull’orientamento ai fini della scelta degli studi
universitari. 9. Nella
deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano
effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui
all’Art.
80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all’Art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049 e
inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971,
paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell’8 aprile 1975, alla circolare n. 61 del
29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle
norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime. 10. Gli alunni ai
quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera e) o f)
dell’Art. 19
del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 sono ammessi agli esami senza la
formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti.
Detti alunni peraltro, in sede di esami di maturità, sono tenuti, alla stregua
dei candidati PRIVATISTI,
a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera b) del successivo Art.
52. 11. Nel quadro da
esporre all’albo dell’istituto, per ciascun candidato, sarà riportata
soltanto la deliberazione finale adottata e, cioè: "ammesso",
"ammesso con obbligo delle prove integrative" ovvero "non
ammesso". 12. Ultimato lo
scrutinio finale, il consiglio di classe redige un’ampia relazione destinata
alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati: i programmi di ogni
materia di esame realmente svolta durante l’anno scolastico; i temi che
abbiano formato oggetto di particolare indagine nell’ambito di una singola
materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a
carattere interdisciplinare; gli argomenti che, autonomamente studiati dagli
alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati
con i singoli docenti, possano formare oggetto di colloquio in sede di esame; il
curriculum del candidato con i giudizi analitici dei singoli membri del
consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti durante l’ultimo anno
scolastico; i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi
d’insegnamento durante l’anno scolastico e i criteri con i quali si è
proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate più
significative ai fini del colloquio d’esame. Art.
41 - Membro interno 1. Il membro
interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, può
essere il medesimo per più di una classe, nei casi faccia parte di più
consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato. 2. In ciascuna
commissione il membro interno più anziano per servizio è anche membro
effettivo per i 3. La maggiore
anzianità è determinata: a) fra professori di
ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici; b) fra professori di
ruolo e non di ruolo, dall’appartenenza al ruolo; c) fra professori
abilitati e non abilitati, dal possesso dell’abilitazione; d) fra professori
non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati,
dal numero degli anni di insegnamento in istituti d’istruzione secondaria
superiori. 4. In caso di pari
anzianità di servizio, determinata secondo i criteri su indicati, il membro
interno per i PRIVATISTI
è quello più anziano di età. 5. Ciascun membro
interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame
relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle
concernenti i candidati PRIVATISTI,
salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo
ai sensi del successivo Art. 43. 6. Limitatamente
alle commissioni di maturità professionale con soli candidati PRIVATISTI,
il più anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge
da rappresentante per i candidati stessi. Art.
42 - Vice presidente 1. Il vice
presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri
interni; in caso di parità prevale il voto del presidente. 2. I membri interni
non sono eleggibili. 1. Il presidente
della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che
ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere
specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali
integrative. 2. Non è consentito
nominare commissari aggregati qualora alle predette necessità possano far
fronte i componenti della commissione compresi i presidenti e i membri interni,
avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel
caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. 3. Sono nominati a
pieno titolo i membri aggregati occorrenti per la materia oggetto della seconda
prova scritta o per materia oggetto del colloquio. 4. I commissari
aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di
esame per i candidati assegnati alla commissione per i quali si è resa
necessaria la loro nomina. I commissari aggregati per la materia aggiunta
partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale ed
esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa
necessaria la loro nomina; quelli nominati per le prove orali integrative
partecipano a tali operazioni e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo,
limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina. 5. La nomina dei
membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto
sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente,
peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad
eccezione dei membri interni. 6. Per la maturità
di arte applicata, per ogni commissione, il presidente nomina membro aggregato a
pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di
esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle
sedi in cui gli esami vertono su più sezioni il presidente nomina membri
aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e
insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta
grafico-pratica per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri
effettivi. 7. Non può,
comunque, essere nominato più di un insegnante di arte applicata per ciascuna
sezione. 8. Dato il carattere
specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturità
di arte applicata, i membri aggregati sono nominati limitatamente a tali
materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in
servizio nel rispettivo istituto. 9. I membri
aggregati di cui al precedente comma nominati per la prova scritta
grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e,
pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d’esame fino a
giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e, nel
caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti. 10. Per la maturità
professionale possono essere nominati membri aggregati non a pieno titolo anche
gli insegnanti tecnico-pratici per la valutazione degli elaborati delle prove
scritto-grafiche e delle dimostrazioni pratiche previste per i candidati PRIVATISTI
in sede di prove integrative. Art.
44 - Sostituzione dei componenti le commissioni 1. Le sostituzioni
di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per
assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini
anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal
Provveditore agli Studi, secondo le disposizioni di cui all’Art.
198, comma 10, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Il personale
utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall’Art.
61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del
termine massimo previsto per l’inizio delle prove orali. 3. La sostituzione
del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con
altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia
possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.
Fra i casi di giustificato impedimento dell’eventuale sostituto rientra quello
derivante dall’utilizzazione come commissario presso altra commissione di
maturità. Art.
45 - Esame della documentazione 1. Nella seduta
preliminare e nelle successive la Commissione giudicatrice prende in esame i
programmi svolti nell’ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate,
nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente Art.
40. 2. La commissione
prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende
eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti
i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche
di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e
professionali. 3. La commissione
deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione
superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami
superati. 4. Non è consentito
ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già
sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la
nullità dell’esame ripetuto. 5. La commissione
giudicatrice, qualora nell’esaminare la documentazione relativa a ciascun
candidato, rilevi eventuali irregolarità insanabili, provvederà
all’esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che
questa sia accertata anteriormente all’inizio della prima prova scritta. Se
tale accertamento sarà stato effettuato dopo la detta prova, la commissione
giudicatrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui
compete, ai sensi dell’Art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
l’adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le
prove di esame con riserva. Art.
46 - Esami di maturità del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale a) Condizioni per
l’ammissione. 1. Nel periodo
precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate
in precedenza dal Consiglio di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di
prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali
prove, che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia
per l’area comune che per l’area di indirizzo. 2. Il Consiglio di
classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione
agli esami di maturità, dovrà valutare il grado di preparazione del candidato
nelle singole materie in relazione agli specifici obiettivi formativi del
settore, tenendo conto, a tale fine, anche dei risultati delle prove strutturate
di cui al precedente comma, nonché della assiduità nella frequenza intesa come
elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e
di formazione effettuate durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti
autorizzati nell’ambito di programmi comunitari, sono ugualmente oggetto di
valutazione. b) Svolgimento
dell’esame. 3. La seconda prova,
finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali, sarà a
carattere pluiridisciplinare, relativamente a materie dell’area di indirizzo,
e può consistere anche nella soluzione di un caso pratico. 4. Il colloquio
verte essenzialmente sugli argomenti che sono stati oggetto di sviluppo
approfondito da parte del candidato in attività di ricerca, attinenti gli
aspetti caratterizzanti del profilo professionale e legati alle attitudini, alle
esperienze e agli interessi del candidato stesso. Tale lavoro si concretizza in
una tesina che il Consiglio di classe valuta, con giudizio scritto articolato,
in sede di scrutinio di ammissione e presenta alla commissione. 5. Il colloquio
prosegue, nell’ambito dei programmi svolti nell’ultimo anno, su concetti
essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla
commissione, tra le quattro indicate nell’Ordinanza di cui al successivo
articolo 50. 6. Per
l’ammissione agli esami di maturità, poiché l’area di
professionalizzazione fa parte integrante del percorso formativo dei curricoli
del nuovo ordinamento didattico, i candidati PRIVATISTI,
oltre ai requisiti generali stabiliti al precedente Art.
17 comma 4, devono documentare di aver frequentato un corso di formazione
regionale coerente con la specializzazione impartita dall’Istituto presso il
quale chiedono l’ammissione ovvero di aver svolto attività lavorativa
attinente alla specializzazione stessa. 7. Per gli esami di
maturità nei corsi del precedente ordinamento continuano a valere le
disposizioni generali della presente ordinanza. Art.
46-bis - Esami di maturità di nuovo ordinamento di istruzione tecnica
(indirizzi: elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione,
meccanica D.M. 9.3.1994). 1. Le disposizioni
generali della presente ordinanza vengono integrate come segue limitatamente
agli esami di maturità in argomento: a) Condizioni per
l’ammissione agli esami. 1. Ove possibile i
docenti, nel periodo precedente il termine delle lezioni e sulla base delle
scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, fanno svolgere agli alunni
una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il
conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse
discipline. È opportuno che tali prove, che possono essere anche
interdisciplinari, siano realizzate sia per l’area comune che per l’area di
indirizzo. 1 Nella
determinazione dei criteri relativi allo svolgimento degli scrutini, il collegio
dei docenti, su proposta dei consigli di classe, definisce anche i criteri per
la valutazione degli alunni che hanno frequentato la quinta classe di nuovo
ordinamento avendo seguito, negli anni precedenti, le materie del vecchio
ordinamento (alunni dichiarati non maturi, non ammessi agli esami, ecc.). Tali
criteri devono tener conto del fatto che detti alunni, ammessi necessariamente
alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto
adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi. I consigli di classe, nel
formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami
di maturità, devono motivarlo adeguatamente, anche in relazione ai detti
criteri ed alla particolare posizione degli alunni di cui trattasi. 2. I consigli di
classe, nella formulazione dei giudizi complessivi di ammissione o di non
ammissione agli esami, devono valutare il grado di preparazione dei candidati
nelle singole materie, in relazione agli specifici obiettivi del settore,
tenendo anche conto del risultato delle prove di cui al precedente punto a) e
della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita
formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante
l'anno scolastico, in attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito di
programmi comunitari, sono egualmente oggetto di valutazione. 3. Nello scrutinio
finale i consigli di classe tengono, ovviamente, conto anche della valutazione
attribuita a ciascun alunno nell'ambito dell'area di progetto, soffermandosi,
nella relazione finale, sui progetti svolti ed allegando tutti gli elaborati,
corredati anche della scheda di progetto. Nel caso in cui non sia stata svolta
alcuna attività nell'ambito dell'area di progetto, il consiglio di classe ne
espone i motivi. c) Svolgimento
dell'esame. 1. Nella valutazione
degli alunni di cui alla precedente lettera b) comma 1, le commissioni devono
tener conto che gli stessi, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo
anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione
ai nuovi programmi per aver seguito in precedenza i programmi del vecchio
ordinamento. 2. La valutazione,
adeguatamente motivata anche in rapporto alla particolare posizione degli alunni
in argomento, dovrà, pertanto, tener conto anche dei programmi di raccordo
predisposti dai consigli di classe per il loro inserimento nei corsi di nuovo
ordinamento. Le prove orali avranno come riferimento gli obiettivi individuati
con il consiglio di classe nell'ambito del nuovo ordinamento, con riferimento
alle esperienze formative precedenti. 3. La seconda prova,
finalizzata ad accertare le competenze ed abilità del settore, può essere
grafica o scrittografica e consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero
nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema può avere
carattere pluri-disciplinare relativamente alle materie dell'area di indirizzo
che sono oggetto di prova scritta. 4. Il colloquio non
deve assumere il carattere di una verifica nozionistica e sequenziale dei
contenuti appresi. Esso ha inizio con la presentazione e la discussione del
materiale prodotto nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti
che nell'ultimo anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da
parte dei candidati. Tali argomenti devono essere indicati nella relazione del
consiglio di classe e, se necessario, documentati. La commissione può tener
conto anche dell'esito delle prove di cui alla lettera a) effettuate dai
candidati. 5. Il colloquio
prosegue, nell'ambito di programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti
essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla
commissione tra le quattro indicate nell'apposito decreto ministeriale e si
estende ai contenuti relativi alle discipline dell'ultimo anno, sia comuni che
di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti
approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la
discussione degli elaborati. Il colloquio nel suo insieme deve consentire al
candidato di evidenziare il suo livello di preparazione anche con riferimento
alle sue capacità di collegamento fra diversi saperi. Art.
47 - Disposizioni per la maturità magistrale e per la maturità tecnica agraria 1. È consentito che
i candidati PRIVATISTI
agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di
esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame
qualora documentino motivi di impedimento. 2. Gli alunni del
quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura
ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere
l’esame di maturità tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle
vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione
all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a
meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci
espresso giudizio di ammissione a norma dell’Art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del precedente
Art. 40. Art.
48 - Plichi temi prove scritte 1. I Provveditori
agli Studi devono confermare alle competenti Direzioni Generali e
all’Ispettorato per l’istruzione artistica i dati relativi al fabbisogno dei
plichi contenenti i temi degli esami di maturità, compresi quelli per la
maturità sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal sistema informativo della
Pubblica Istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno
trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame. 2. La predetta
conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da
parte dei Provveditorati agli studi, alle medesime Direzioni Generali e
all’Ispettorato per l’istruzione artistica entro i successivi cinque giorni
dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Provveditorati agli studi
dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di
discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno
dei plichi. 3. I plichi
occorrenti per le prove suppletive, di cui al successivo Art.
53, debbono essere richiesti dai Provveditorati agli studi alla Segreteria
Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima
della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate
sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo
svolgimento della seconda prova scritta, dai presidenti delle commissioni che
operano nella provincia e debbono contenere esatte indicazioni sul tipo di
maturità, sulle sedi di esame, sulle commissioni giudicatrici e sul numero dei
candidati interessati. 4. Analogamente i
Provveditori agli Studi inoltreranno le richieste di prove suppletive per i
candidati assenti alla sessione ordinaria degli esami di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole materne, indicando il numero totale di prove,
distinto in prima e seconda, occorrenti alle commissioni giudicatrici istituite
nelle scuole magistrali della provincia di competenza. 5. I plichi non
utilizzati dovranno essere restituiti dai Provveditori agli Studi, con le
motivazioni, alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo
Ministero. Art.
49 - Seconda prova scritta 1. Per gli esami di
maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica,
di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla
materia o sulle materie indicate, per ciascun tipo di maturità, nella colonna
II della tabella A allegata all’apposita Ordinanza annuale. 2. Laddove, per le
materie oggetto di seconda prova scritta sia prevista la lingua straniera, la
scelta di essa è demandata al candidato, il quale dovrà indicarla alla
commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta. Art.
50 - Materie oggetto di colloquio 1. Le materie tra le
quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione
giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna
III della suddetta tabella. 2. Nei licei e negli
istituti statali pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d’Aosta, in
quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia,
in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di
Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono
indicate nella tabella B allegata alla suddetta ordinanza. 3. Alla scelta delle
materie oggetto del colloquio, da parte rispettivamente del candidato e della
commissione, si procede nel modo seguente: a) nei giorni
stabiliti per le prove scritte, grafiche o scrittografiche, ciascun candidato
indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo
rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro
indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie
dell’ultimo anno che non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il
colloquio; b) il giorno
precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun
candidato, sulla scelta tra le residue tre materie. 4. La deliberazione
è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità
prevale il voto del presidente. 5. Il colloquio si
apre con la materia scelta del candidato. Per la licenza linguistica la lingua
straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da
quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione
della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In
tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato. 6. Per la maturità
professionale, qualora il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i
candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano
anche su quali delle lingue straniere studiate intendono sostenere l’esame,
per l’eventualità che la commissione scelga per il colloquio la lingua
straniera. Art.
51 - Prove d’esame per i candidati handicappati 1. La Commissione
giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe e
indicata nel precedente Art. 13, può predisporre, ove ne ravvisi la necessità,
prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere
nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di
contenuti culturali e/o professionali differenti come previsto dalla C.M. 16
giugno 1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità. 1-bis. Al fine di
assicurare forme d’assistenza atte a garantire agli alunni handicappati
autonomia e capacità di comunicazione con le commissioni di esame nonché di
facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti durante gli esami stessi, le
commissioni di esame medesime faranno riferimento alle relazioni presentate dai
consigli di classe di cui all’Art. 13 - comma 7 - avvalendosi delle prestazioni, ove
possibile, delle stesse persone che hanno svolto l’assistenza durante l’anno
scolastico; in mancanza si provvederà ai sensi della C.M. n. 163 del 16.6.1983. 2. I tempi più
lunghi nell’effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio,
previsti dal terzo comma dell’Art. 16 della legge quadro, non possono comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap,
della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle
prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove
scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. Art.
52 - Esami per i candidati PRIVATISTI 1. Anche nei
confronti dei candidati PRIVATISTI
la commissione deve verificare che i medesimi abbiano raggiunto un livello di
preparazione corrispondente agli obiettivi didattici e formativi propri del
corso di studi per cui si presentano. Pertanto la valutazione delle prove
scritte e lo svolgimento del colloquio e delle prove orali integrative saranno
improntate a tale obiettivo, del cui raggiungimento il presidente della
commissione informerà specificamente nella relazione. 2. I candidati PRIVATISTI
sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l’educazione fisica, non
aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo nel
giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente Art.
39. 3. Le prove orali
integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione
culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non può aver
preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto
nel formulare il proprio giudizio conclusivo. 4. Nei seguenti casi
esse vertono: a) per i candidati
provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell’intero corso
di studio ad esclusione delle materie dell’ultimo anno che formano oggetto
della seconda prova scritta e delle due del colloquio. Per la maturità
professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso
post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato; b) per i candidati
provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe (compresi gli allievi
frequentanti la penultima classe ammessi agli esami di maturità per
abbreviazione o per merito) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe
ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di diploma di
qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell’ultimo anno di corso
che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per
il colloquio; c) per i candidati
provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe
precedente l’ultima, di diploma di qualifica professionale triennale o
biennale: oltre che sulle materie dell’ultimo anno di corso, ai sensi della
lettera b), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in
relazione al titolo di studio posseduto; d) per i candidati
forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o
di licenza linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole materne, idoneità o promozione conseguita
presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o
indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di
insegnamento dell’intero corso dell’istituto cui si riferisce l’esame di
maturità, e che non figurino nei programmi di insegnamento dell’istituto di
provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del
titolo stesso; e) per i candidati
forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma
rilasciato dall’Isef, diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui
all’Art. 20
del T.U. sull’istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592) la determinazione delle materie oggetto delle prove orali
integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere
a), b), c) e d), anche sulla base degli esami superati. f) per i candidati
che hanno seguito studi all’estero, i quali ai sensi dell’Art.
49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono dispensati dal presentare
titoli di studio inferiori, le prove orali integrative vertono su tutte le
materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell’istituto cui si
riferisce l’esame di maturità, escluse quelle dell’ultimo anno oggetto
della seconda prova scritta e del colloquio. 5. I candidati PRIVATISTI
già in possesso di un diploma di maturità d’arte applicata, ma di sezione
diversa, non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi
dello stesso tipo di maturità, mentre per quanto riguarda le prove specifiche
dell’esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte che le
orali. 6. Negli esami di
maturità professionale (limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di
qualifica), tecnica e artistica le prove tendono ad accertare il conseguimento
degli obiettivi formativi anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente
alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell’annessa tab. a). Art.
53 - Assenze dei candidati - Prove suppletive 1. I candidati che
non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla
legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte
suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla
seconda prova scritta. 2. La commissione
giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro
opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione
agli interessati e al Provveditore agli Studi. 3. Nel caso che
nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell’istituto
stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad
un’unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a
conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza
dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui. 4. Nel caso di
commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da
sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove
scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale. 5. Ai sensi dell’Art.
84 del regio decreto 4.5.1925, n. 653, il presidente della commissione può
disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove
integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i
candidati sono stati convocati. Art.
54 - Verbalizzazione delle operazioni 1. Al termine delle
prove integrative dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza
l’andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente
ma fedelmente l’andamento delle operazioni della commissione e chiarire le
ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni in modo che il
lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le
deliberazioni adottate risultino pienamente motivate. Art.
55 - Presenza dei componenti delle commissioni 1. In nessun caso si
dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se
non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il
presidente o il vice presidente. 1. La commissione
giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i
colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte con
voto deliberativo a tutte le operazioni di esame per i candidati della
commissione per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati a
norma del precedente Art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali
integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni
concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione
all’esame. 2. Nel caso di
commissioni con più indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla
formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto debbono
partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del Provveditore, i
membri aggregati che hanno titolo a condurre il colloquio, i membri interni
limitatamente ai candidati da essi rappresentati e i rappresentanti di classe
nominati aggregati a pieno titolo. 3. Sulla base dei
risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum
degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede
alla formulazione del motivato giudizio positivo o negativo, sulla maturità di
ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle
altre disposizioni. 4. Il giudizio, sia
positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla
sua formulazione concorrono: a) il curriculum
degli studi di scuola di istruzione secondaria superiore; b) i giudizi
analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di
scrutinio di ammissione; c) i risultati delle
prove scritte e i risultati del colloquio; d) ogni altro
elemento a disposizione della commissione. Nel caso dei
candidati PRIVATISTI
il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove
integrative. Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del
consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte
integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione. Dato l’obbligo
della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la
sola citazione del curriculum degli studi e delle
prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del
giudizio, una precisa valutazione degli elementi, motivando con logica
conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli
elementi predetti. 5. Il giudizio è
integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che
costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui
la commissione è in possesso, secondo il disposto dell’Art.
197, commi 13 e seguenti, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297. Per i candidati
dichiarati maturi il voto è unico e va espresso in sessantesimi. 6. Nei riguardi dei
candidati PRIVATISTI
dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare a maggioranza semplice, sia
in senso positivo sia in senso negativo, se essi possano ottenere l’ammissione
alla frequenza dell’ultima classe a norma dell’Art.
197, comma 16, del D.L.vo n. 297. Art.
57 - Pubblicazione dei risultati 1. L’esito degli
esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede
principale della commissione e, per estratto, nell’albo degli istituti dai
quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate). 2. Giudizi e
valutazioni — compreso, per i candidati dichiarati maturi, l’orientamento ai
fini della scelta degli studi universitari, l’indicazione delle materie
oggetto delle prove scritte, della materia oggetto del colloquio scelta dal
candidato e di quella scelta dalla Commissione, nonché di quella eventualmente
"aggiunta" — devono essere riportati, a cura della Commissione,
sulle schede di ciascun candidato e sui registri di esame prima della chiusura
in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice. 3. Nel caso in cui
la commissione comprenda sedi aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa,
copia del registro è inviata per estratto, a cura della commissione, agli
istituti di provenienza dei candidati e ai competenti Provveditori agli Studi. 4. Per gli esami di
maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le
disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia. Art.
58 - Diplomi e certificati 1. Ferma restando la
competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso
questi non siano disponibili per la firma, prima del termine di chiusura della
sessione d’esame, il presidente medesimo delegherà il capo d’istituto al
rilascio dei diplomi stessi. 2. A richiesta degli
interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi
degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali
sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati
sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università, purché
successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma di
maturità. 3. Le disposizioni
che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state
abrogate dall’O.M. 25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui
certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti devono essere legalizzati dal Provveditore agli Studi ai sensi
dell’Art. 16
della legge 4.1.1968 n. 15. 5. Ai sensi della
legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma
di maturità professionale per odontecnico o per ottico ha valore soltanto per
l’ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonché a tutti i
corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può
ritenersi valido per l’esercizio dell’arte sanitaria di odontotecnico o di
ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve
essere apposta la seguente esplicita dicitura: "Il presente
diploma non abilita all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di
odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvate
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265". Analoga dicitura
deve essere, del pari, inserita sui certificati. Art.
59 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza 1. Ai fini
dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici
relativi agli esami di maturità devono essere consegnati, con apposito verbale,
al preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle
richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti
predetti e che è custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il
preside, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel
plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto le precedenti disposizioni in
contrasto con tale principio devono considerarsi annullate. 2. Ai sensi della
precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti
e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera
degli allievi e candidati compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini
e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per
la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a
ricorsi. 3. Nel caso che dai
documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che
attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i
richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono
solo prenderne visione (cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta
nell'adunanza plenaria del 25.11.1996). 5. A richiesta, le
copie possono essere autenticate. 6. L'imposta di
bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica. 7. L'accoglimento
della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al
medesimo procedimento. 8. Ai sensi dell'Art.
42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della
scuola, le famiglie saranno informate sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali. 9. In coerenza con
il principio della trasparenza sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'attività di informazione di cui al comma precedente sui risultati sia degli
scrutini che delle prove scritte ed orali in corso d'anno viene effettuata anche
nei confronti degli allievi. Tanto anche nell'intento di attivare quei processi
di autovalutazione che portino gli studenti a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Schema della
dichiarazione del datore di lavoro per i candidati PRIVATISTI agli esami di idoneità e di
qualifica presso Istituti professionali e per i candidati PRIVATISTI
agli esami di maturità DICHIARAZIONE ...l... sottoscritt................................................................................
titolare-legale rappresentante (1)
della Ditta
................................................................................. domiciliata in
........................................................................................,
iscritta alla Camera di Commercio
di ............................................................... n. ,
.................. DICHIARA sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace,
che ...l...
signor.............................................................................
nat... a .................. (prov. di:
................) il ....../......./......./, residente a
................................................... (prov. di:
............... ) è occupato presso questa Ditta con la qualifica (eventuale)
di .................. L’assunzione è
avvenuta il giorno ....../......./......./ con: 1) Nulla osta n.
......................, in data ....../......./......./ dell’Ufficio di
collocamento di ......... ....................................................; 2) Comunicazione di
questa ditta inviata in data ....../......./......./ all’Ufficio di
collocamento di ...... ................................,
fino al giorno ....../......./......./ Nel periodo sopra
indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
...................
......................................................................................................................... Il lavoratore è
iscritto al n. ....................... del libro matricola, è registrato sul
libro paga, ed è in possesso di libretto di
lavoro n.
............................................................................ Sono stati
effettuati i versamenti dei contributi previdenziali. Si rilascia la
presente dichiarazione per uso scolastico. Data
.................................................. Firma del titolare o
del rappresentante legale e timbro
della Ditta _________ 1) Cancellare la
dizione che non interessa. TABELLA A MATERIE SULLE QUALI
VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI
(Art.
52) I. - MATURITA
TECNICA Istituti tecnici
agrari: specializzazione: viticoltura ed enologia Agronomia e
coltivazioniChimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie
agrarie e chimica enologica Istituti tecnici
commerciali: indirizzo:
amministrativo Ragioneria e macchine contabili indirizzo:
mercantile Ragioneria e macchine contabili indirizzo:
programmatori Informatica ed applicazioni specializz.:
commercio con l’estero Ragioneria e macchine contabili specializz.:
amministrazione ind.le Ragioneria e macchine contabili Istituti tecnici per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere Tecnica professionale,
amministrativa, organizzativa e operativa Istituti tecnici per
geometri Topografia Istituti tecnici
femminili: indirizzo: generale
Esercitazioni pratiche di economia domestica indirizzo: econome
dietiste Scienza dell’alimentazione ed esercitazioni indirizzo: dirigenti
di comunità Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa Istituti tecnici
nautici: indirizzo: capitani
Navigazione ed esercitazioni indirizzo:
macchinisti Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni indirizzo:
costruttori Esercitazioni di costruzioni navali Istituti tecnici per
il turismo — Istituti tecnici
industriali: indirizzo: arti
fotografiche Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio indirizzo: arti
grafiche Esercitazioni nei reparti di lavorazione indirizzo: chimica
conciaria Tecnologia conciaria analisi e laboratorio indirizzo: chimica
ind.le Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio indirizzo: chimica
nucleare Analisi chimica e laboratorio indirizzo:
confezioni ind.li Esercitazioni nei reparti di lavorazione indirizzo:
costruzioni aeronautiche Tecnologie aeronautiche e laboratorio indirizzo:
disegnatori di tessuti Esercitazioni nei reparti di lavorazione indirizzo: edilizia
Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio indirizzo:
elettronica ind.le Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio indirizzo:
informatica Applicazioni degli elaboratori indirizzo:
elettrotecnica Misure elettriche e laboratorio indirizzo: energIa
nucleare Fisica atomica e nucleare, strumentazioni e laboratorio indirizzo: fisica
ind.le Fisica applicata e laboratorio indirizzo: industria
cartaria Tecnologia cartaria e laboratorio indirizzo: industrie
metalmeccan. Tecnologia meccanica e laboratorio indirizzo: industria
mineraria Mineralogia, geologia e laboratorio indirizzo: industria
navalmeccan Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio indirizzo: industria
ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio indirizzo: industria
tessile Filatura, tecnologia tessile e laboratorio indirizzo: industria
tintoria Chimica, tintoria, sostanze coloranti e laboratorio indirizzo: maglieria
Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio indirizzo: materie
plastiche Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio indirizzo: meccanica
Tecnologia meccanica e laboratorio indirizzo: meccanica
di precisione Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio indirizzo:
metallurgia Metallurgia, siderurgia e laboratorio indirizzo:
tecnologie alimentari Chimica organica e degli alimenti e laboratorio indirizzo:
telecomunicazioni Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio indirizzo:
termotecnica Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio Istituti tecnici
aeronautici: indirizzo:
navigazione aerea Navigazione aerea ed esercitazioni indirizzo:
assistenza alla navigaz. aerea Circolazione aerea, telecomunicazioni
aeronautiche ed esercitazioni II. - MATURITA
PROFESSIONALE (1) Agrotecnico —
Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto
coltivatore o di esperta agricola Analista contabile
— Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina,
macchine contabili Assistente per
comunità infantili — Esercitazioni pratiche di tecnica professionale Chimico delle
industrie ceramiche — Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con
riferimento alla qualifica di chimico ceramista Disegnatrice
stilista di moda — Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di
confezione o di ricamo (a scelta del candidato) Odontotecnico —
Esercitazioni di tecnologia odontotecnica Operatore
commerciale — Stenografia, dattilografia e tecnica delle duplicazione, calcolo
a macchina Operatore
commerciale dei prodotti alimentari — Esercitazioni di laboratorio relative a
saggi analitici sulle sostanze alimentari Operatore turistico
— Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina Ottico —
Esercitazioni pratiche di ottica Segretario di
amministrazione — Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione,
calcolo a macchina Tecnica della
grafica e della pubblicità — Esercitazioni di disegno pubblicitario o di
letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato) Tecnico della
cinematografia e della televisione — Ripresa,
montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta) Tecnico delle
attività alberghiere — Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed
amministrazione d’albergo o di portineria d’albergo (a scelta del candidato) Tecnico delle
industrie chimiche — Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di
operatore chimico Tecnico delle
industrie elettriche ed elettroniche — Misurazioni elettroniche, con
riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico o di
radiotelegrafista Tecnico delle
industrie grafiche — Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento
alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico Tecnico delle
industrie meccaniche — Esercitazioni di tecnica della produzione con
riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico Tecnico delle
industrie meccaniche e dell’autoveicolo — Esercitazioni di tecnica della
produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del
settore meccanico Tecnico delle
lavorazioni ceramiche — Laboratorio delle lavorazioni ceramiche con
riferimento a una delle qualifiche del settore della ceramica Tecnico
dell’industria del mobile e dell’arredamento — Esercitazioni di tecnica
della produzione e di tecnica dell’arredamento con riferimento alle
esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile Tecnico di
laboratorio chimico biologico — Esercitazioni di laboratorio chimico e
microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica
di operatore chimico e di preparatrice di laboratorio chimico- biologico III. MATURITA
ARTISTICA (*) I Sezione — Figura
dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico II Sezione —
Figura dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico _______ (1) Gli argomenti
delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla Commissione giudicatrice
tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del
candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti
degli insegnamenti dei corsi post-qualifica. Pertanto le
dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova
integrativa, e in nessun caso comporteranno l’esecuzione completa dello schema
operativo attinente all’argomento indicato. (*) La dimostrazione
pratica, che avrà la durata di 6 ore, verterà su una delle materie suindicate
non oggetto della seconda prova scritta e sarà svolta da tutti i candidati PRIVATISTI
nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice. |
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